sabato 2 agosto 2008

LA PENA DI MORTE NEL TRATTATO DI LISBONA?

La pena di morte nel Trattato di Lisbona?


Un report di analisi sul Trattato di Lisbona per spiegare uno tra gli aspetti controversi e ambigui del testo del trattato semplificato che sostituisce il progetto della Costituzione Europea. Il corpus del Trattato di Lisbona crea infatti un vero e proprio guazzabuglio su un argomento così delicato, che è la "privazione della Vita del Cittadino ", o in altre parole la pena di morte, che diventa in qualche modo "lecita" dinanzi a particolari condizioni.



Il “Trattato di Lisbona” è un corpus di più documenti che vanno a rivoluzionare completamente l’assetto del nostro continente. Comprende la vecchia Costituzione europea, bocciata da Francia ed Olanda, praticamente in toto a meno di qualche elemento di cosmesi di facciata e vari altri documenti che assimilano e modificano i precedenti. Riguardo la questione della Lecita Privazione della Vita del Cittadino da parte dello Stato i documenti fondamentali a cui si farà riferimento sono:

1. il Trattato sull’Unione Europea (TUE)
2. la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
3. la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
In questo ambito il corpus del Trattato di Lisbona crea un vero e proprio guazzabuglio. Su un argomento così delicato, l’unica chiara ed inequivocabile risposta della nostra cultura europea, scaturita da secoli di lotte contro l’oppressione (Jhon Locke, 1690, Saggio sull’intelletto umano) è che la privazione della Vita del Cittadino è proibita e lo Stato non deve in nessun modo poterlo fare impunemente. E’ solo grazie alla lezione del Prof. Karl Albrecht Schachtschneider, Professore di Diritto all’Università di Erlangen-Nürnberg, che è possibile ricostruire con competenza il quadro completo.
Attualmente è disponibile in rete la Versione Consolidata del trattato, ovvero la versione completa in cui è stato sostituito tutto il “taglia e cuci” della precedente. Nonostante il processo di ratifica del Trattato in Europa sia iniziato nei primi mesi del 2008 (in Francia a Febbraio), la versione disponibile fino a Maggio comprendeva alcune centinaia di pagine incomprensibili tutte fatte di rimandi, correzioni e sostituzioni, note a piè di pagina assolutamente incomprensibile per i più, francesi compresi.
Ebbene la Versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea dice:

Articolo 2
L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Articolo 6, paragrafi 1 e 2
1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.
I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (detta CEDU, ndr). Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

Inoltre il fatto che l'Unione aderisca alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è ribadito anche nel Protocollo n°8 intitolato "relativo all'articolo 6, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione Europea sull'adesione dell'unione alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". Infine:

Articolo 51
I protocolli e gli allegati ai trattati ne costituiscono parte integrante.

Fin qui, parrebbe tutto come di consueto: viene tutelata la libertà dell’individuo, il pluralismo e sono rispettati i diritti umani inalienabili, tanto che l’Unione aderirebbe alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (come se la carta dei Diritti Fondamentali dell’Uomo dell’ONU non bastasse più…).
Occorre però osservare che integrata nel Trattato sull’Unione Europea, vi è anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la quale recita:

Articolo 2
Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Ma anche

Articolo 52, paragrafo 3
Portata dei diritti garantiti
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (detta CEDU), il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

Questo passaggio è fondamentale perché di fatto si sancisce la pariteticità tra Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) laddove le due carte trattano gli stessi argomenti.
Quest’ultima, a dispetto del nome, presenta diverse contraddizioni che minano completamente le basi precedentemente poste, infatti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dice:
Articolo 2 - Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
1. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
2. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
3. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.
E’ da notare che non esiste una definizione di sommossa o insurrezione!!! Quindi le forze di polizia hanno la massima opinabilità in questo frangente! La sommossa sono i valsusini che non vogliono respirare amianto e uranio? Sono i vicentini che non vogliono 90 testate nucleari pronte a distruggere l’Iran in casa propria? Sono i cittadini di Chiaiano che non vogliono gli sversamenti abusivi di rifiuti tossici o radioattivi? Sono i Ferraresi che non desiderano un triplo cancronizzatore? O chi di noi domani quando vedrà calpestato selvaggiamente un proprio diritto fondamentale

Inoltre aggiunge nel sesto protocollo aggiuntivo:

Articolo 1 - Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2 - Pena di morte in tempo di guerra
Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da questa legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.

Conclusioni:
-la pena di morte è ovunque abolita in tempo di pace, per cui gli Stati che la dovessero prevedere allo stato attuale la devono abolire. Ad ogni modo, nella transizione verso l’abolizione non infrangono il Trattato di Lisbona se la comminano a causa dell’articolo 2 del CEDU.
-la pena di morte può essere introdotta in tempo di guerra. Certo è che grazie al patto di mutuo soccorso fra gli stati europei in casi di attacchi terroristici, una nazione può in un attimo trascinare le altre in guerra, quindi la probabilità che anche la provincia italiana si trovi perennemente in stato di guerra è rilevante-è gravissimo e subdolo che l’articolo 2 del CEDU permetta di sparare sulla folla impunemente. Qui non si parla di pena di morte ma di uccidere barbaramente nel tumulto! Nei casi di pena di morte in tempo di guerra, per lo meno, c’è un processo, degli avvocati, un dibattimento. In questo caso no: è tutto immediato, senza razionalità, è pura barbaria! Se il comandante impartisce l’ordine, i sottoposti possono ammazzare i manifestanti, se un celerino nel tumulto, magari preso da paura, comincia a sfasciare crani e costole all’impazzata senza più alcun controllo, lo potrà fare. Tutto ciò perché non vi è alcuna definizione di “ricorso alla forza resosi assolutamente necessario”.
Non è possibile accettare una simile legge perché la vita del cittadino è inviolabile! Ed è offensivo che i nostri politici lascino tanta indeterminatezza ed opinabilità su un argomento tanto delicato!

Fatto così, no al Trattato di Lisbona!!!

Stefano Cantelli

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